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33420
IDG841302451
84.13.02451 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
I generali che sono discussi non potranno diventare vicecomandanti dei carabinieri
Nazione, an. 126 (1984), fasc. 206 (28 luglio), pag. 2
D18674
La Commissione Difesa del Senato ha approvato una legge che modifica sostanzialmente il meccanismo finora seguito per la nomina del vicecomandante generale dei carabinieri, la piu' alta carica alla quale possa aspirare un ufficiale dell' Arma. Il provvedimento, nel riaffermare il principio dell' anzianita' di grado, prevedendo, cioe', che il vicecomandante sia il generale piu' anziano in ruolo, stabilisce che il ministro della Difesa abbia la facolta', nell' interesse dell' Amministrazione, di escludere con provvedimento motivato" il generale di divisione piu' anziano e di procedere alla nomina di quello che segue in ordine di anzianita'. Questo articolo si ricollega alla vicenda della loggia segreta P2. In questo modo, infatti, gli ufficiali coinvolti nello scandalo P2 non potranno diventare vicecomandanti dell' Arma. Un altro articolo di questa legge dispone che i generali di divisione dei carabinieri e della Guardia di Finanza possono essere promossi, il giorno precedente il collocamento in ausiliaria, al grado di generale di corpo d' armata, previo giudizio di idoneita' della Commissione superiore di avanzamento.
l. 4 agosto 1984, n. 429
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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