| La legislazione degli ultimi anni ha avuto uno sviluppo cosi'
caotico, afferma l' A., da pervenire, nel nostro Paese, ad un
intreccio tale di norme che, quando si interviene in una materia si
rischiano spesso contraccolpi negativi in altri campi. Un esempio e'
dato da quanto sta avvenendo in materia di valutazione delle
condizioni economiche da tener presente per concedere o meno la
pensione ad orfani, collaterali e genitori di pensionati o dipendenti
statali. L' art. 85 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 dice che si
considera nullatenente a questi fini chi non risulti possessore di
redditi assoggettabili ad IRPEF di importo superiore a 960 mila lire.
Dopo varie vicende interpretative fu stabilito che il termine
assoggettabile dovesse essere inteso nel senso che il reddito doveva
essere netto, quindi depurato, tra l' altro, degli importi annui di
2.520.000 lire corrispondenti all' aliquota del 10%. Mediante questo
criterio poteva percepire la pensione chi avesse un reddito annuo
inferiore a 3.660.000 lire. L' aver portato l' aliquota al 18%, nel
1983, il nuovo limite di reddito, calcola l' A., per percepire questo
tipo di pensione, si e' abbassato a 2.460.000 lire. Una norma,
quindi, che riguarda tutt' altra materia, influisce su questa
categoria di pensionati, inabili e bisognosi.
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