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Documento


33533
IDG841302564
84.13.02564 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vannini Gabriele
Bisognosi e inabili rischiano di perdere la minipensione
Resto del carlino, an. 99 (1984), fasc. 202 (23 luglio), pag. 2
D14317
La legislazione degli ultimi anni ha avuto uno sviluppo cosi' caotico, afferma l' A., da pervenire, nel nostro Paese, ad un intreccio tale di norme che, quando si interviene in una materia si rischiano spesso contraccolpi negativi in altri campi. Un esempio e' dato da quanto sta avvenendo in materia di valutazione delle condizioni economiche da tener presente per concedere o meno la pensione ad orfani, collaterali e genitori di pensionati o dipendenti statali. L' art. 85 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 dice che si considera nullatenente a questi fini chi non risulti possessore di redditi assoggettabili ad IRPEF di importo superiore a 960 mila lire. Dopo varie vicende interpretative fu stabilito che il termine assoggettabile dovesse essere inteso nel senso che il reddito doveva essere netto, quindi depurato, tra l' altro, degli importi annui di 2.520.000 lire corrispondenti all' aliquota del 10%. Mediante questo criterio poteva percepire la pensione chi avesse un reddito annuo inferiore a 3.660.000 lire. L' aver portato l' aliquota al 18%, nel 1983, il nuovo limite di reddito, calcola l' A., per percepire questo tipo di pensione, si e' abbassato a 2.460.000 lire. Una norma, quindi, che riguarda tutt' altra materia, influisce su questa categoria di pensionati, inabili e bisognosi.
d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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