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| IDG841302568 | |
| 84.13.02568 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Andreoli Paolo R.
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| Liquidazioni choc
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| Resto del carlino, an. 99 (1984), fasc. 207 (28 luglio), pag. 2
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| D7472; D2306
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| (Sommario: Ora la Commissione tributaria le ha dichiarate non
tassabili, ma il Governo ricorrera' in Cassazione)
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| La Commissione tributaria centrale, con decisione del 14 luglio 1984,
ha stabilito che le indennita' di fine rapporto di lavoro, sia
pubblico che privato, non sono soggette a tassazione in quanto non
concorrono a formare reddito, ma hanno natura previdenziale. Nel caso
in cui il Ministero delle Finanze non ricorresse alla Corte di
Cassazione, i contribuenti avrebbero 10 anni di tempo per ricorre ed
ottenre la riliquidazione delle imposte pagate sulle liquidazioni dal
1974 ad oggi. Ma il ministro ricorrera' e, commenta l' A., otterra'
ragione. Vengono riportati anche alcuni commenti al disegno di legge
Visentini sulla nuova tassazione delle liquidazioni. L' onorevole
Usellini ha commentato positivamente il disegno di legge, aggiungendo
che se il Parlamento "vorra' allargare l' area di chi ha diritto al
rimborso dovra' anche indicare la copertura finanziaria". Secondo l'
indipendente di sinistra Visco, sara' difficile che venga estesa la
retroattivita' della normativa proposta. Reazioni negative sono state
espresse dalla Federazione nazionale dirigenti di azienda e dalla
Confederquadri.
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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