Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


33575
IDG841302607
84.13.02607 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Dominicis Giuseppe
Una semplice cartella esattoriale non puo' sostituire l' accertamento
Sole, an. 120 (1984), fasc. 163 (11 luglio), pag. 13
D215
L' art. 42 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che "gli accertamenti d' ufficio devono essere portati a conoscenza dei contribuenti mediante regolari notificazioni e devono essere motivati, pena la loro nullita'". Secondo l' interpretazione del decreto legislativo che regola le competenze dei Centri di Servizio, questa norma e' stata ritenuta superata, tanto che i provvedimenti degli intendenti di finanza negano la sospensione della riscossione di tributi iscritti a ruolo sulla base di semplici riliquidazioni o rettifiche degli uffici finanziari. L' A. ripercorre la vicenda giudiziaria relativa ad un contribuente che ha fatto ricorso, su questa materia, al TAR del Lazio il quale ha implicitamente riconosciuto che la cartella esattoriale, e quindi l' immotivata iscrizione a ruolo di un' imposta, non puo' considerarsi sostitutiva dell' atto di accertamento. L' A. valuta le conseguenze pratiche e giurisdizionali di questa decisione.
art. 42 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



Ritorna al menu della banca dati