| La Corte Costituzionale ha respinto l' eccezione di
incostituzionalita' dell' art. 18 della l. 2 marzo 1949, n. 143, che
disciplina la determinazione dei compensi spettanti agli ingegneri e
agli architetti nell' ipotesi di revoca dell' incarico. Secondo
questa nroma, quando il committente recede dal contratto
professionale, e' tenuto a corrispondere un compenso maggiorato del
25% per l' opera effettivamente prestata fino a quel momento dal
professionista, se questi non sia responsabile dell' anticipata
risoluzione del rapporto. I giudici costituzionali, con una
motivazione molto ampia, pubblicata dal giornale, hanno escluso
qualsiasi offesa al principio di uguaglianza, rilevando che il
compenso del professionista, se non e' convenuto fra le parti, va
determinato, come vuole l' art. 2233 c.c., secondo tariffa. Se e' la
legge che stabilisce la tariffa per ciascuna categoria professionale,
questa non deroga e non contraddice, afferma la Corte, alla norma del
codice, ma la integra.
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