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33584
IDG841302616
84.13.02616 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Dominicis Giuseppe
Confermata dalla Corte Costituzionale la validita' delle norme vigenti. E' giusto penalizzare chi revoca l' incarico dato a un ingegnere
Sole, an. 120 (1984), fasc. 165 (13 luglio), pag. 13
D9692
La Corte Costituzionale ha respinto l' eccezione di incostituzionalita' dell' art. 18 della l. 2 marzo 1949, n. 143, che disciplina la determinazione dei compensi spettanti agli ingegneri e agli architetti nell' ipotesi di revoca dell' incarico. Secondo questa nroma, quando il committente recede dal contratto professionale, e' tenuto a corrispondere un compenso maggiorato del 25% per l' opera effettivamente prestata fino a quel momento dal professionista, se questi non sia responsabile dell' anticipata risoluzione del rapporto. I giudici costituzionali, con una motivazione molto ampia, pubblicata dal giornale, hanno escluso qualsiasi offesa al principio di uguaglianza, rilevando che il compenso del professionista, se non e' convenuto fra le parti, va determinato, come vuole l' art. 2233 c.c., secondo tariffa. Se e' la legge che stabilisce la tariffa per ciascuna categoria professionale, questa non deroga e non contraddice, afferma la Corte, alla norma del codice, ma la integra.
art. 18 l. 2 marzo 1949, n. 143 art. 2233 c.c.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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