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Documento


33593
IDG841302625
84.13.02625 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cortese Roberto
Presentata una proposta di legge. Non e' da premiare il pentimento del corruttore
Sole, an. 120 (1984), fasc. 168 (17 luglio), pag. 12
D51112
E' stata presentata alla Camera una proposta di legge che prevede la non punibilita' del corruttore che denunci il fatto entro un anno dalla consumazione del reato e comunque prima che venga avviata l' azione penale o venga presentata denuncia. Rilevato che l' attuale legislazione, ai sensi dell' art. 321 c.p., colpisce sia il corrotto che il corruttore, e' incontestabile che il timore della sanzione genera un interesse comune al corrotto e al corruttore a tacere il reato. Contro questa solidarieta' di fatto, la nuova proposta tende a disciplinare la non punibilita' del corruttore per ottenerne la collaborazione. L' A. accosta questa normativa a quella sul "pentitismo" che, se pur ha consentito di contrastare in modo determinante il fenomeno del terrorismo, non puo' essere considerata certamente positiva sotto il profilo dell' evoluzione della civilta' giuridica. L' A. svolge una serie di considerazioni critiche sulla normativa proposta, per sostenere che la pena a carico del corrotto deve essere la stessa a carico del corruttore perche' identiche sono le rispettive responsabilita' nell' offendere la p.a..
art. 321 c.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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