| 33593 | |
| IDG841302625 | |
| 84.13.02625 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Cortese Roberto
| |
| Presentata una proposta di legge. Non e' da premiare il pentimento
del corruttore
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Sole, an. 120 (1984), fasc. 168 (17 luglio), pag. 12
| |
| | |
| D51112
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| E' stata presentata alla Camera una proposta di legge che prevede la
non punibilita' del corruttore che denunci il fatto entro un anno
dalla consumazione del reato e comunque prima che venga avviata l'
azione penale o venga presentata denuncia. Rilevato che l' attuale
legislazione, ai sensi dell' art. 321 c.p., colpisce sia il corrotto
che il corruttore, e' incontestabile che il timore della sanzione
genera un interesse comune al corrotto e al corruttore a tacere il
reato. Contro questa solidarieta' di fatto, la nuova proposta tende a
disciplinare la non punibilita' del corruttore per ottenerne la
collaborazione. L' A. accosta questa normativa a quella sul
"pentitismo" che, se pur ha consentito di contrastare in modo
determinante il fenomeno del terrorismo, non puo' essere considerata
certamente positiva sotto il profilo dell' evoluzione della civilta'
giuridica. L' A. svolge una serie di considerazioni critiche sulla
normativa proposta, per sostenere che la pena a carico del corrotto
deve essere la stessa a carico del corruttore perche' identiche sono
le rispettive responsabilita' nell' offendere la p.a..
| |
| art. 321 c.p.
| |
| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
| |