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Documento


33607
IDG841302639
84.13.02639 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grevi Vittorio
Autoregolamentazione: per i casi piu' gravi di trasgressione occorrono sanzioni penali. Manette agli "ultras" degli scioperi
Sole, an. 120 (1984), fasc. 172 (21 luglio), pag. 6
D7134; D7131
Le Confederazioni CGIL, CISL e UIL e le aziende interessate hanno siglato il documento di autoregolamentazione dello sciopero nel settore dei trasporti pubblici. Secondo l' A. questo e' un fatto positivo, tuttavia permane il problema degli strumenti idonei ad assicurare che il nuovo "codice di comportamento" possa venire applicato e rispettato in ogni settore del trasporto pubblico. Potrebbe accadere che alcuni sindacati autonomi non si adeguassero al "codice di comportamento" o che si verificassero "scioperi selvaggi". Occorrono altre strategie per rendere operanti "erga omnes" le modalita' di comportamento appena sottoscritte. L' A., in ogni caso, si pronuncia per una regolamentazione per legge del diritto di sciopero come del resto recita l' art. 40 Cost.. Il legislatore dovrebbe definire l' area dei pubblici servizi di preminente interesse generale e quindi precisare i presupposti, le forme e le modalita' di effettuazione degli scioperi relativi ai pubblici servizi cosi' individuati. L' A. non esclude, per i casi piu' gravi di inosservanza delle norme, anche la sanzione penale.
art. 40 Cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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