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Documento


33632
IDG841302664
84.13.02664 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuliani Giuseppe
La religione della liberta'
Sole, an. 120 (1984), fasc. 180 (31 luglio), pag. 11
D6113; F425
Viene svolta una serie di riflessioni sui codici penale e di procedura penale del 1930, per sostenere che a distanza di tanto tempo, il diritto, dovendosi piegare alle esigenze della vita, si allontana sempre piu' dalle sue matrici filosofiche e morali, e questo prendendo addirittura a confronto i due codici bollati con l' anatema di "fascisti". L' art. 272 c.p.p. non prevedeva alcun limite massimo della carcerazione preventiva, ma soltanto l' obbligo di dare giustificazione al presidente del Tribunale qualora essa fosse protratta, nell' istruzione formale, oltre i quattro mesi. Tutta la normativa successiva che a seconda delle circostanze ha allungato o accorciato i termini della carcerazione preventiva, in sostanza si e' richiamata alla cultura del "ti schiaffo dentro e poi si vedra'", dando per scontato che un cittadino innocente possa essere incarcerato, anche se non oltre un tempo stabilito. La crisi del diritto penale e' nelle stesse norme scritte, se e' vero come e' stato rilevato che esiste un contrasto tra la previsione costituzionale di innocenza e tutte le misure cautelari, tra le quali il primo posto spetta alla carcerazione preventiva.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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