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33862
IDG841302894
84.13.02894 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fortuna Ennio
Con il superamento della fase acuta degli anni di piombo era necessario tornare ad applicare le norme costituzionali. La collettivita' non si difende con la carcerazione preventiva
Gazzettino, an. 98 (1984), fasc. 197 (24 agosto), pag. 1
D5101; D6113; D68
L' A. invita i critici della nuova legge sulla carcerazione preventiva a riflettere attentamente su alcuni dati statistici; risulta infatti che gran parte dei detenuti e' in attesa di giudizio, e che molti di questi verranno assolti, o condannati a pena inferiore rispetto alla detenzione subita; non di rado, poi, il giudice infligge una pena pari agli anni trascorsi in carcere, per chiudere in qualche modo il conto in pareggio. Questi rilievi dimostrano in modo inequivocabile che la carcerazione preventiva, come del resto prescrive la Costituzione, deve essere usata solo come mezzo di garanzia durante la fase istruttoria e processuale, e non deve servire come mezzo di controllo sociale. L' A. ritiene quindi che chi critica la nuova legge, che prevede peraltro termini di carcerazione ancora troppo ampi, risenta della cultura instaurata dalla legislazione dell' emergenza e afferma che non spetta all' imputato pagare per la disorganizzazione della macchina giudiziaria.
l. 28 luglio 1984, n. 398
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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