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| IDG841302894 | |
| 84.13.02894 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fortuna Ennio
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| Con il superamento della fase acuta degli anni di piombo era
necessario tornare ad applicare le norme costituzionali. La
collettivita' non si difende con la carcerazione preventiva
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| Gazzettino, an. 98 (1984), fasc. 197 (24 agosto), pag. 1
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| D5101; D6113; D68
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| L' A. invita i critici della nuova legge sulla carcerazione
preventiva a riflettere attentamente su alcuni dati statistici;
risulta infatti che gran parte dei detenuti e' in attesa di giudizio,
e che molti di questi verranno assolti, o condannati a pena inferiore
rispetto alla detenzione subita; non di rado, poi, il giudice
infligge una pena pari agli anni trascorsi in carcere, per chiudere
in qualche modo il conto in pareggio. Questi rilievi dimostrano in
modo inequivocabile che la carcerazione preventiva, come del resto
prescrive la Costituzione, deve essere usata solo come mezzo di
garanzia durante la fase istruttoria e processuale, e non deve
servire come mezzo di controllo sociale. L' A. ritiene quindi che chi
critica la nuova legge, che prevede peraltro termini di carcerazione
ancora troppo ampi, risenta della cultura instaurata dalla
legislazione dell' emergenza e afferma che non spetta all' imputato
pagare per la disorganizzazione della macchina giudiziaria.
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| l. 28 luglio 1984, n. 398
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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