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Documento


33869
IDG841302901
84.13.02901 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cervi Mario
Dei diritti e delle pene
Giornale, an. 11 (1984), fasc. 196 (19 agosto), pag. 1
D6113; D68
L' A. lamenta che il legislatore abbia ridotto i termini di carcerazione preventiva senza prendere in adeguata considerazione le possibili conseguenze del provvedimento e dimenticando, ancora una volta, che per fare le riforme bisogna modificare prima le strutture e poi le norme. La lentezza della macchina giudiziaria e' infatti ancora senza rimedio, mentre la nuova legge sulla carcerazone preventiva richiederebbe tempi molto brevi fra una fase e l' altra del procedimento penale. In attesa che venga approvato il nuovo codice di procedura, e' necessario intervenire con provvedimenti immediati, in grado di rendere la giustizia piu' celere ed efficace. In particolare, bisogna rivedere la distribuzione dei magistrati nei vari uffici e nelle varie sedi e bisogna evitare che gli avvocati possano usufruire di continui rinvii per giungere alla scadenza dei termini di carcerazione preventiva.
l. 28 luglio 1984, n. 398
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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