| L' A. ridimensiona la portata dei "pericolosi effetti" della l. 28
luglio 1984, n. 398, che ha ridotto i termini della carcerazione
preventiva, avvertendo, tra l' altro, che la legge stessa prevede
meccanismi adeguati per correggere eventuali situazioni anomale.
Muove, pero', critiche all' imprevidenza con cui si e' giunti all'
approvazione di questa legge. Non sono state predisposte, in
particolare, le analisi delle statistiche necessarie per verificare,
e provvedere in conseguenza, sia gli effetti del progetto originario
sia quelli dei vari emendamenti. Fatto affidamento sulla solerzia e
disponibilita' consuete dei giudici, l' A. ritiene che una
programmazione seria dei procedimenti pendenti, una ragionevole
graduatoria dei casi sui quali concentrare il massimo sforzo
processuale, una linea di uniformita' di trattamento da applicare per
fattispecie analoghe, siano iniziative giuridicamente legittime e
funzionalmente indispensabili. Resta comunque insoluto il problema
organizzativo della giustizia, problema che non puo' essere risolto
con lo stanziamento dello 0,76% del bilancio nazionale, che
attualmente e' destinato alla giustizia.
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