| La l. 28 luglio 1984, n. 398, tra l' altro, ha ridotto i termini
della carcerazione preventiva. L' A. svolge una serie di riflessioni
sull' istituto della carcerazione preventiva, sulla sua funzione,
sulla sua durata. Offre una risposta problematica, dicendo che la
carcerazione preventiva non e' un mezzo necessario e, probabilmente,
nemmeno utile all' accertamento della verita', ma e' stata una
condizione necessaria, in certi casi, per rendere possibile il
processo, ossia il solo mezzo di accertamento della verita'. Il
carcere, insomma, afferma l' A., si rivela uno strumento necessario,
senza del quale non si vede come e davanti a chi certi personaggi si
sarebbero fermati. Conclude con due osservazioni sulla nuova legge:
se questa legge contribuira' ad indebolire la capacita' di risposta
del processo penale alla criminalita', si avranno contraccolpi sull'
art. 272 c.p.p.; se ci sara' solo questa legge senza un adeguamento
della struttura processuale, l' identificazione delle complicita' di
alto livello nel crimine organizzato sara' ancora piu' ardua. Di cio'
non fara' un dramma, afferma l' A., quella parte del potere che
convive col reato.
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