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| IDG841303159 | |
| 84.13.03159 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mereu Italo
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| Per i colpevoli di reati minori si profila un trattamento piu' severo
che per i terroristi pentiti. Dissociati: sono figli o figliastri?
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| Sole, an. 120 (1984), fasc. 190 (11 agosto), pag. 4
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5101; D50126; F4252
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| L' A. svolge alcune riflessioni sulla normativa sul terrorismo, che
accosta a quella dell' Inquisizione, specialmente per quanto concerne
il linguaggio base. Cosi' ritroviamo gli "impenitenti" e i "pentiti",
che si distinguevano tra pentiti per costrizione e per interesse o
"impuniti". Queste classificazioni le ritroviamo, appunto, per quanto
riguarda il terrorismo. I "pentiti" sono coloro per i quali lo Stato
ha previsto norme di favore perche' hanno rinnegato la loro ideologia
politica e di violenza e hanno contribuito a fare arrestare altri
associati e complici; gli "irriducibili", che non hanno rifiutato la
loro ideologia di violenza con tutte le azioni ad essa legate,
sarebbero gli "impenitenti", come Giordano Bruno che fu messo al rogo
da vivo; i "dissociati" che, pur continuando a dichiararsi
ideologicamente sovversivi, hanno esplicitamente rifiutato la
violenza armata come strumento di lotta politica. L' A. sostiene che
di fronte a questa categoria lo Stato non riesce a trovare la
risposta giusta. Mentre ha preferito non punire gli assassini
"pentiti", sembra che voglia che i dissociati, per meritare l'
indulgenza repubblicana, recitino il pubblico atto di dolore.
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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