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| IDG841303178 | |
| 84.13.03178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Granelli Antonio E.
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| La Corte Costituzionale dovra' decidere in merito al diverso regime
previsto per la decadenza. Il diritto al rimborso non e' uguale per
tutti
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| Sole, an. 120 (1984), fasc. 198 (22 agosto), pag. 9
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| D7472; D2306
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| La Corte Costituzionale e' stata investita della questione di
costituzionalita' riguardo al diverso regime di perenzione del
diritto al rimborso delle ritenute dirette, rispetto ai versamenti
erroneamente operati, delineato dagli artt. 37 e 38 del d.p.r. 29
settembre 1973, n. 602. L' A. sostiene che la disparita' di
trattamento non si fonda sul confronto fra gli artt. 37 e 38
suddetti, ma fra il primo di essi e l' art. 16 del d.p.r. 26 ottobre
1972, n. 636 nel testo modificato dall' art. 7 del d.p.r. 3 novembre
1981, n. 739. Incorre in una duplice incongruita' il disegno di legge
approvato dal Consiglio dei ministri, tendente a sanare i vizi di
incostituzionalita' relativi alla disciplina fiscale dei trattamenti
di fine rapporto, prevedendo all' art. 4 di potersi procedere a
riliquidazione sulla base delle nuove norme, se piu' favorevoli, sol
quando alla data della loro entrata in vigore "non sia decorso il
termine per la presentazione dell' istanza di cui all' art. 38 del
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602". L' incongruenza e' duplice. Mentre
per quanto si riferisce alle indennita' "una tantum" percepite dai
dipendenti statali, soggette a ritenuta diretta, la materia e'
regolata dall' art. 37 dello stesso decreto (ricorso all' intendente
entro 10 anni), relativamente alle altre indennita', soggette invece
alla ritenuta d' acconto, viene in rilievo il citato art. 16 d.p.r.
636/1972 (istanza all' ufficio entro due anni). In ogni caso il
riferimento all' art. 38 d.p.r. 602/1973 appare fuori luogo.
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| art. 37 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
art. 16 d.p.r. 3 novembre 1981, n. 739
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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