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34148
IDG841303181
84.13.03181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nessun indennizzo assicurativo se il premio e' pagato in ritardo
Sole, an. 120 (1984), fasc. 199 (23 agosto), pag. 5
D9349
Nel campo assicurativo marittimo vige la prassi, specie quando si tratta della copertura assicurativa di flotte o per un lungo periodo di tempo, secondo la quale il rapporto tra assicuratore e assicurato si svolge nel tempo attraverso una sorta di conto corrente gestito normalmente dal broker di assicurazione, nel quale vengono via via compensate le poste attive e passive, vale a dire premi e indennita' dovute per sinistri. In questa prassi la copertura e regolarita' del rapporto assicurativo resta affidata per intero alla serieta' e moralita' dell' assicuratore. Nel caso in cui questa venisse meno e venisse sollevata l' eccezione di mancata copertura del premio o di ritardato pagamento di esso, il giudice, come dimostra una fitta giurisprudenza, applica l' art. 1901 c.c., che stabilisce l' automatica sospensione della copertura assicurativa in caso di mancato o tardivo pagamento del premio. L' unico modo per evitare contrasti e' quello di pattuire clausole "ad hoc" che deroghino all' art. 1901.
art. 1901 c.c.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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