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Stampa giuridica

Documento


34281
IDG841303314
84.13.03314 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brutti Massimo
La discussione sui benefici da concedere a chi abbandona il partito armato. Si comincia da qui: ritorno senza riserve alla democrazia
Rinascita, an. 41 (1984), fasc. 36 (15 settembre), pag. 6
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50126; F4252
L' A. fa risalire la sconfitta del terrorismo, e quindi il fenomeno dei "pentiti" e dei dissociati, alla resistenza popolare e al vuoto che si era fatto intorno a chi praticava e propugnava la violenza politica. Analizzati i contenuti del pentitismo e della dissociazione, l' A. si domanda quale debba essere lo schema giuridico entro il quale puo' essere assecondata la categoria della dissociazione. Un provvedimento del genere deve tener conto di tre esigenze: deve essere una norma generale, quindi applicabile, oltre che al terrorismo rosso, anche a quello nero e ai casi di recesso dalle organizzazioni criminali non politiche; e' necessario ancorare le diminuzioni di pena o l' ipotesi di non punibilita' al verificarsi di comportamenti oggettivi, che attestino un ripudio non equivoco del costume criminale e delle organizzazioni armate; in terzo luogo, l' eventuale dichiarazione di non punibilita' deve intervenire sempre e comunque nell' ambito del dibattimento.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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