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34314
IDG841303347
84.13.03347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Interrogativi sono stati formulati da alcuni noti giuristi. Piu' dubbi che certezze sulla legittimita' del referendum PCI
Avanti, an. 88 (1984), fasc. 224 (22 settembre), pag. 15
D74404; D021030
(Sommario: Le firme raccolte superano ormai di gran lunga quelle richieste dalla legge)
Ripercorso l' iter procedurale del referendum promosso dal PCI per il recupero dei punti di contingenza tagliati dal decreto legge sul costo del lavoro, vengono esposte le tesi di alcuni giuristi sulla ammissibilita' o meno del referendum. La legittimita' o meno viene valutata in base agli artt. 75 e 81 Cost.. Secondo il costituzionalista Alessandro Pizzorusso, "mancherebbe l' oggetto del referendum". Secondo il costituzionalista Silvano Tosi, la norma non e' estinta come tale, anche se i suoi effetti possono essere esauriti, "ergo" non e' convincente la tesi della inammissibilita' o della illegittimita' del referendum proposto. L' ex giudice costituzionale Giovanni Cassandro, in base agli artt. 23 e 75 Cost., sostiene che il referendum non e' ammissibile in quanto la rinuncia ai punti di contingenza puo' essre ritenuta prestazione obbligatoria equiparabile ad un' imposta. Di diverso parere l' ex giudice costituzionale Vezio Crisafulli che richiama il precedente dell' ammissione del referendum sul blocco della contingenza sulle liquidazioni. Del resto qualunque referendum puo' tradursi in una spesa non prevista per lo Stato. Secondo il giurista Tiziano Treu, "e' improbabile che basti lo strumento negoziale a paralizzare l' iniziativa referendaria".
art. 23 Cost. art. 75 Cost. art. 81 Cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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