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| IDG841303347 | |
| 84.13.03347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Interrogativi sono stati formulati da alcuni noti giuristi. Piu'
dubbi che certezze sulla legittimita' del referendum PCI
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| Avanti, an. 88 (1984), fasc. 224 (22 settembre), pag. 15
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| D74404; D021030
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| (Sommario: Le firme raccolte superano ormai di gran lunga quelle
richieste dalla legge)
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| Ripercorso l' iter procedurale del referendum promosso dal PCI per il
recupero dei punti di contingenza tagliati dal decreto legge sul
costo del lavoro, vengono esposte le tesi di alcuni giuristi sulla
ammissibilita' o meno del referendum. La legittimita' o meno viene
valutata in base agli artt. 75 e 81 Cost.. Secondo il
costituzionalista Alessandro Pizzorusso, "mancherebbe l' oggetto del
referendum". Secondo il costituzionalista Silvano Tosi, la norma non
e' estinta come tale, anche se i suoi effetti possono essere
esauriti, "ergo" non e' convincente la tesi della inammissibilita' o
della illegittimita' del referendum proposto. L' ex giudice
costituzionale Giovanni Cassandro, in base agli artt. 23 e 75 Cost.,
sostiene che il referendum non e' ammissibile in quanto la rinuncia
ai punti di contingenza puo' essre ritenuta prestazione obbligatoria
equiparabile ad un' imposta. Di diverso parere l' ex giudice
costituzionale Vezio Crisafulli che richiama il precedente dell'
ammissione del referendum sul blocco della contingenza sulle
liquidazioni. Del resto qualunque referendum puo' tradursi in una
spesa non prevista per lo Stato. Secondo il giurista Tiziano Treu,
"e' improbabile che basti lo strumento negoziale a paralizzare l'
iniziativa referendaria".
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| art. 23 Cost.
art. 75 Cost.
art. 81 Cost.
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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