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34326
IDG841303359
84.13.03359 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
I motivi della inammissibilita' del referendum sulla scala mobile
Avanti, an. 88 (1984), fasc. 230 (29 settembre), pag. 1
D74404; D021030
Gli esperti della Presidenza del Consiglio hanno valutato come inammissibile la richiesta di referendum abrogativo dell' art. 3 d.l. 17 aprile 1984, n. 70, avanzato dal PCI. Sempre gli stessi esperti hanno esposto ulteriori chiarimenti dopo che erano state diffuse accuse di "presunte interferenze" di cui la Presidenza del Consiglio si sarebbe macchiata divulgando tale parere degli esperti. Secondo le precisazioni, il Governo ha agito correttamente esponendo la propria opinione, in forza dell' art. 33 l. 25 maggio 1970, n. 352. Si fa anche osservare che "nella specie si tratta di inammissibilita' pregiudiziale, dovuta alla cessata vigenza della legge che si vorrebbe abrogare". E' proprio su questo tema, si afferma, che in forza dell' art. 39 della citata legge, l' Ufficio centrale di Cassazione e' chiamato in primo luogo a pronunciarsi. Davanti a questo ufficio, secondo la prassi, il Governo e' abilitato ad esprimere le proprie valutazioni.
art. 3 d.l. 17 aprile 1984, n. 70 art. 33 l. 25 maggio 1970, n. 352 art. 39 l. 25 maggio 1970, n. 352
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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