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Documento


34478
IDG841303511
84.13.03511 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Imposimato Ferdinando
Argomenti. Scarcerazioni: la legge non ammette interpretazioni piu' o meno elastiche
Messaggero, an. 106 (1984), fasc. 252 (16 settembre), pag. 16
D6113; D68
L' A. (giudice istruttore a Roma) ritiene che non sia possibile un' applicazione della nuova legge sulla custodia cautelare, tale da impedire, con l' ausilio di cavilli, molte scarcerazioni. Infatti, la nuova normativa dispone in modo molto chiaro che a partire dal 1. febbraio 1985 si applica per tutti i detenuti il nuovo computo dei termini, nel quale bisogna tenere conto della carcerazione gia' subita nella fase processuale presa a riferimento. Il conteggio non puo' quindi essere effettuato in modo diverso, cioe' senza tener conto del periodo gia' trascorso in carcere del detenuto, anche perche' cosi' facendo i termini di custodia cautelare verrebbero aumentati rispetto al passato, e cio' e' fuori dello spirito e della lettera della nuova legge.
l. 28 luglio 1984, n. 398 art. 272 c.p.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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