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Documento


34645
IDG841303678
84.13.03678 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moroni Silvio
Ingiusta l' identita' di trattamento del sistema sanzionatorio. Dichiarazioni: per il nostro Fisco il ritardo equivale all' evasione
Sole, an. 120 (1984), fasc. 213 (8 settembre), pag. 11
D2151
La Corte di Cassazione, sezione prima, con sentenza 12 dicembre 1983, n. 199 dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 37 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, dove stabilisce che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 30 giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell' imposta che ne risulta dovuta. L' A solleva critiche a quella parte della decisione dove si sostiene che hanno pari rilevanza giuridica l' omissione e il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni, quando il ritardo supera un certo limite. L' omissione e il ritardo non sono piu' messi sullo stesso piano quando questo non supera i 30 giorni, stante la diversita' di trattamento sanzionatorio. L' A. sostiene che questo ragionamento si potrebbe condividere se non si tenesse conto dell' interesse della collettivita' a che la dichiarazione venga presentata, anche se dopo 30 giorni.
art. 37 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 Cass. sez. I civ. 12 dicembre 1983, n. 1991
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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