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| IDG841303678 | |
| 84.13.03678 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Moroni Silvio
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| Ingiusta l' identita' di trattamento del sistema sanzionatorio.
Dichiarazioni: per il nostro Fisco il ritardo equivale all' evasione
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| Sole, an. 120 (1984), fasc. 213 (8 settembre), pag. 11
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| D2151
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| La Corte di Cassazione, sezione prima, con sentenza 12 dicembre 1983,
n. 199 dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell' art. 37 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, dove
stabilisce che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 30
giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono
titolo per la riscossione dell' imposta che ne risulta dovuta. L' A
solleva critiche a quella parte della decisione dove si sostiene che
hanno pari rilevanza giuridica l' omissione e il ritardo nella
presentazione delle dichiarazioni, quando il ritardo supera un certo
limite. L' omissione e il ritardo non sono piu' messi sullo stesso
piano quando questo non supera i 30 giorni, stante la diversita' di
trattamento sanzionatorio. L' A. sostiene che questo ragionamento si
potrebbe condividere se non si tenesse conto dell' interesse della
collettivita' a che la dichiarazione venga presentata, anche se dopo
30 giorni.
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| art. 37 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Cass. sez. I civ. 12 dicembre 1983, n. 1991
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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