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Documento


34649
IDG841303682
84.13.03682 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Francesco Gianmarco, Cintolesi Edoardo
Riscossione sospesa: la somma non dovuta non genera interessi
Sole, an. 120 (1984), fasc. 215 (11 settembre), pag. 13
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D21831
In un precedente articolo del 14 aprile gli AA. manifestavano preoccupazione sull' interpretazione data da alcuni dell' art. 39 comma 7 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e dell' art. 10 comma 5 del d.p.r. 28 novembre 1980, n. 787. Secondo tale interpretazione si riteneva che qualora alla fine emergesse che il contribuente non e' debitore di alcuna imposta, egli tuttavia sarebbe comunque tenuto a pagare gli interessi corrispondenti al periodo di concessa sospensione. Gli AA. riportano, commentandoli, ampi stralci della circ. min. 24 luglio 1984, n. 2615611 nella quale vengono recepite in pieno le tesi sostenute dagli AA. nell' articolo citato. I contribuenti, quindi, non correranno piu' il rischio di vedersi richiedere gli interessi con riferimento ad imposte non dovute.
art. 39 comma 7 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 10 comma 5 d.p.r. 28 novembre 1980, n. 787 circ. Min. Finanze 24 luglio 1984, n. 2615611
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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