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Documento


35905
IDG841304939
84.13.04939 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mungo Vincenzo
C' e' un punto controverso della legge che va autenticamente interpretato. Opere pubbliche: per 'saltare' la mafia occorre un tocco in piu'
Avanti, an. 88 (1984), fasc. 285 (5 dicembre), pag. 7
D121; D1814
L' art. 24 della l. 6 settembre 1982, n. 629 ha previsto il divieto di subappalto o cottimo totale o parziale di opere riguardanti la p.a. senza l' autorizzazione dell' autorita' competente, al fine di combattere la criminalita' mafiosa che assume la veste di operatore economico. L' A. sostiene che i principi ispiratori di questa norma andrebbero estesi ad altre branche di attivita' e, in particolare, andrebbero riviste le formulazioni troppo generiche di questa norma riguardo alla sua applicabilita' o meno all' istituto dell' affidamento dei lavori tramite "concessioni". L' utilizzo della "concessione" puo' consentire l' aggiramento del divieto dei subappalti. E' necessario che il legislatore chiarisca con una nuova norma interpretativa questo punto controverso della questione. Le circolari ministeriali emanate in materia, non avendo "forza di legge", infatti, non possono vincolare l' organo giudiziario.
art. 24 l. 6 settembre 1982, n. 629
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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