| L' A. sostiene che l' eguaglianza di fronte alla legge, di cui all'
art. 3 Cost., non e' garantito sostanzialmente per coloro che non
possono sostenere gli oneri finanziari che l' esercizio di tale
diritto comporta, ne' e', altrettanto, attuato l' art. 24 Cost.. Del
tutto inadeguato a garantire il diritto alla difesa e' l' istituto
del gratuito patrocinio. Questo istituto, infatti, e' di difficile e
macchinoso accesso e presuppone il possesso del certificato di
poverta'. Il progetto di legge di riforma del gratuito patrocinio,
che l' A. illustra, e' rimasto arenato nel 1973, dopo l' approvazione
da parte del Senato, e mai ripreso dopo la fine della legislatura. L'
A. sostiene che in attesa di una legge di riforma che introduca il
patrocinio dei "non abbienti", si potrebbe pensare all' adozione a
livello comunale ad una struttura adeguata a favore dei cittadini
"non abbienti", per procedimenti relativi ai diritti della persona e
al diritto familiare. Illustra tre progetti elaborati a cura della
Commissione Problemi dello Stato della Regione Lombardia. Il senso di
questi tre progetti od ipotesi di intervento e': previsione di un
Fondo di giustizia nella voce del bilancio comunale per i non
abbienti, da utilizzare per questioni prevalentemente familiari;
istituzione di un servizio di consulenza legale stragiudiziale in
tutti i consultori; previsione di una legge quadro per istituire
servizi di assistenza legale per i non abbienti.
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