Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


36168
IDG841305202
84.13.05202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rizzardi Raffaele
Conto alla rovescia per il "pacchetto" Visentini. Novita' in magazzino, ma da quando?
Sole, an. 120 (1984), fasc. 288 (6 dicembre), pag. 14
D22; D215; D21514
Nel testo approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, l' art. 15 del c.d. "pacchetto" Visentini, anziche' abrogare il comma 6 dell' art. 14 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 ne riduce i limiti di ricavo da 5 a 2 miliardi e di valore delle rimanenze da 2 miliardi a 500 milioni, ai fini della tenuta delle scritture di magazzino. L' A. affronta la questione se, in mancanza di una specifica norma transitoria nel nuovo testo proposto al Senato, le imprese che nel 1982 e 1983 avessero superato questi parametri debbano attivare la contabilita' di magazzino gia' dal 1 gennaio 1985. Sulla base dell' interpretazione delle normative in vigore e della circ. min. 26 novembre 1981, n. 40, l' A. sostiene che la decorrenza debba essere quella dal 1 gennaio 1986. Le imprese non potrebbero disporre, infatti, dei tempi tecnici per l' introduzione di un simile adempimento. Secondo l' A., l' introduzione della contabilita' di magazzino avverra' con la seguente gradualita': 1 gennaio 1984, per i ricavi di 5 miliardi e magazzino 2 miliardi nel 1982 e 1983; 1 gennaio 1986, per i ricavi di 2 miliardi e magazzino 500 milioni nel 1983 e 1984; 1 gennaio 1988 per tutti i soggetti in contabilita' ordinaria.
art. 14 comma 6 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 circ. Min. Finanze 26 novembre 1981, n. 40
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



Ritorna al menu della banca dati