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36169
IDG841305203
84.13.05203 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moroni Silvio
Le conseguenze del regime forfettario alla luce delle modifiche apportate al pacchetto. Per qualcuno la scelta del forfait puo' comportare anche una perdita
Sole, an. 120 (1984), fasc. 288 (6 dicembre), pag. 14
D22; D215; D21514; D3115
Sulla base del nuovo testo del disegno di legge Visentini, proposto dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, i calcoli che sono stati eseguiti dagli operatori economici per preventivare se sara' o non sara' conveniente il "forfait" devono essere rifatti. L' A. espone come deve essere determinato il reddito d' impresa minore secondo il regime forfettario previsto dal nuovo testo dell' art. 6 del provvedimento e del coefficiente 48 indicato per la produzione di beni della nuova tabella. A conti fatti non e' da escludere che il calcolo forfettario si chiuda con un risultato negativo. In conseguenza di cio', al fine di opporre valide eccezioni per sostenere che esiste una differenza di reddito con quello definito dal "forfait", il contribuente potra' esibire la contabilita' semplificata o, meglio, la contabilita' ordinaria. A maggior ragione e' consigliata la tenuta di regolari scritture contabili in considerazione del fatto che una nuova norma aggiunta al "pacchetto" consente alle imprese individuali e alle societa' di persone di riportare la perdita annuale nei cinque esercizi successivi, purche', naturalmente, siano state tenute le scritture contabili.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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