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Stampa giuridica

Documento


36188
IDG841305222
84.13.05222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mereu Italo
Leggi contraddittorie consentono ai magistrati poteri discrezionali nei confronti della stampa. Giornalisti in liberta' vigilata
Sole, an. 120 (1984), fasc. 295 (14 dicembre), pag. 4
D04017; D547; D9694
(Sommario: E' necessario garantire davvero il diritto al segreto sulle fonti, come prevedono i nuovi codici)
L' A. sostiene che, come era previsto dallo Statuto albertino, secondo il quale la "stampa sara' libera ma soggetta a leggi repressive", anche attualmente questo "slabbramento" legislativo e' presente nel nostro ordinamento. La legislazione sul segreto professionale, infatti, contrasta con l' art. 351 c.p.p., che non prevede per il giornalista il diritto di astenersi dal testimoniare su quanto sia venuto a conoscenza nell' esercizio della professione. I giudici, cosi', valendosi opportunamente delle leggi, possono a loro talento "giostrare" con i giornalisti, sottoponendo la stampa ad una sorta di "liberta' vigilata". Da qui deriva, sostiene l' A., l' atteggiamento di servizievole sottomissione che, spesso, il giornalista assume per ottenere informazioni coperte da segreto istruttorio, che possono essere rivelate con l' assenso e il beneplacito del magistrato inquirente che ha interesse a far conoscere per orientare l' opinione pubblica. Per uscire da questa situazione non c' e' altro rimedio che quello di abbattere il sistema inquisitorio e riconoscere effettivamente ai giornalisti il diritto al segreto professionale.
art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69 art. 351 c.p.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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