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| IDG841305222 | |
| 84.13.05222 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mereu Italo
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| Leggi contraddittorie consentono ai magistrati poteri discrezionali
nei confronti della stampa. Giornalisti in liberta' vigilata
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| Sole, an. 120 (1984), fasc. 295 (14 dicembre), pag. 4
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| D04017; D547; D9694
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| (Sommario: E' necessario garantire davvero il diritto al segreto
sulle fonti, come prevedono i nuovi codici)
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| L' A. sostiene che, come era previsto dallo Statuto albertino,
secondo il quale la "stampa sara' libera ma soggetta a leggi
repressive", anche attualmente questo "slabbramento" legislativo e'
presente nel nostro ordinamento. La legislazione sul segreto
professionale, infatti, contrasta con l' art. 351 c.p.p., che non
prevede per il giornalista il diritto di astenersi dal testimoniare
su quanto sia venuto a conoscenza nell' esercizio della professione.
I giudici, cosi', valendosi opportunamente delle leggi, possono a
loro talento "giostrare" con i giornalisti, sottoponendo la stampa ad
una sorta di "liberta' vigilata". Da qui deriva, sostiene l' A., l'
atteggiamento di servizievole sottomissione che, spesso, il
giornalista assume per ottenere informazioni coperte da segreto
istruttorio, che possono essere rivelate con l' assenso e il
beneplacito del magistrato inquirente che ha interesse a far
conoscere per orientare l' opinione pubblica. Per uscire da questa
situazione non c' e' altro rimedio che quello di abbattere il sistema
inquisitorio e riconoscere effettivamente ai giornalisti il diritto
al segreto professionale.
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| art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69
art. 351 c.p.p.
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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