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Documento


36198
IDG841305232
84.13.05232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Massaro Marino
Vendesi box con alloggio: nuova formula sul mercato
Sole, an. 120 (1984), fasc. 299 (19 dicembre), pag. 6
D30480
Vengono riferite alcune reazioni alle due sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla nullita' delle clausole contrattuali che escludono dalle vendite di unita' condominiali le parti comuni dell' edificio destinate a posteggio di autoveicoli. Secondo il presidente della Federazione professionisti immobiliari, se le sentenze volessero dire che gli eventuali posti o box eccedenti il fabbisogno devono essere considerati posti comuni del condominio, l' innovazione sarebbe lesiva del diritto di proprieta'. Secondo l' ANCE, si tratta di una decisione che ribadisce un principio confermato e impone il rispetto della l. 28 gennaio 1977, n. 10. Secondo la Federabitazione, se le sentenze comportano l' impossibilita' di vendere separatamente appartamenti e box o posti-auto, la questione dovra' essere discussa dalla Corte Costituzionale. Vengono riferite anche le preoccupazioni del notariato nel caso che sia riconosciuta la natura di pertinenza del posto-macchina, in quanto cio' impedirebbe la vendita separata dei box per auto o il loro affitto. Soddisfazione per la sentenza e' stata espressa, invece, dall' Unione Piccoli Proprietari.
art. 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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