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| IDG841305232 | |
| 84.13.05232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Massaro Marino
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| Vendesi box con alloggio: nuova formula sul mercato
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| Sole, an. 120 (1984), fasc. 299 (19 dicembre), pag. 6
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| D30480
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| Vengono riferite alcune reazioni alle due sentenze delle sezioni
unite della Corte di Cassazione sulla nullita' delle clausole
contrattuali che escludono dalle vendite di unita' condominiali le
parti comuni dell' edificio destinate a posteggio di autoveicoli.
Secondo il presidente della Federazione professionisti immobiliari,
se le sentenze volessero dire che gli eventuali posti o box eccedenti
il fabbisogno devono essere considerati posti comuni del condominio,
l' innovazione sarebbe lesiva del diritto di proprieta'. Secondo l'
ANCE, si tratta di una decisione che ribadisce un principio
confermato e impone il rispetto della l. 28 gennaio 1977, n. 10.
Secondo la Federabitazione, se le sentenze comportano l'
impossibilita' di vendere separatamente appartamenti e box o
posti-auto, la questione dovra' essere discussa dalla Corte
Costituzionale. Vengono riferite anche le preoccupazioni del
notariato nel caso che sia riconosciuta la natura di pertinenza del
posto-macchina, in quanto cio' impedirebbe la vendita separata dei
box per auto o il loro affitto. Soddisfazione per la sentenza e'
stata espressa, invece, dall' Unione Piccoli Proprietari.
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| art. 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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