| L' A. commenta in termini favorevoli una sentenza della Corte d'
Assise di Genova, che ha affermato il diritto al risarcimento del
danno sofferto da una donna che, pur non essendo coniugata, conviva
con una persona che e' stata uccisa. La tutela del convivente,
infatti, non contrasta con la Costituzione, che tutela non solo i
diritti della famiglia come societa' fondata sul matrimonio (art.
29), ma anche quelli del singolo, nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalita' (art. 2); e fra queste rientra la famiglia
di fatto. Il risarcimento e' sempre riconosciuto al coniuge separato
dalla persona uccisa, malgrado ci si trovi in presenza di un vincolo
spezzato, e non e' giusto negare lo stesso diritto quando si tratti
di un vincolo affettivo stabile e serio, benche' non sanzionato con
il matrimonio. L' A. conclude che, ovviamente, non e' pensabile una
tutela indiscriminata di qualsiasi convivenza; tocchera' al giudice
verificare l' esistenza dei requisiti di stabilita' e serieta'.
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