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Documento


36377
IDG851300071
85.13.00071 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sangalli Ilda
La cassa integrazione non deve essere uno strumento assistenziale
Avanti, an. 89 (1985), fasc. 24 (29 gennaio), pag. 11
D7044
L' A. procede all' interpretazione dell' art. 1 comma 2 della l. 19 dicembre 1984, n. 863 che ha convertito il d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, che reca "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali". L' A. pone in rilievo la questione relativa all' ammontare del trattamento di integrazione salariale al 50% del trattamento retributivo perso a seguito di riduzione di orario, per quanto riguarda i contratti di solidarieta'. Sostiene che questa impostazione normativa e' conforme alla natura dei contratti di solidarieta' tesi a mantenere gli attuali livelli occupazionali; e' conforme agli interessi dei lavoratori ad accettare una diminuzione retributiva conseguente ad una diminuzione di ore di lavoro piuttosto che essere posti in mobilita'; e' conforme alla prospettiva di riforma della cassa integrazione intesa non piu' come forma assistenziale ma come istituto finalizzato all' interesse della produzione.
l. 19 dicembre 1984, n. 863 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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