| L' A., dopo aver ricordato qualche ipotesi sui motivi che hanno
suggerito ai costituenti l' istituzione del semestre bianco, rileva
che, in fondo, il potere di scioglimento delle Camere non e' stato il
piu' rilevante fra quelli esercitati dal Presidente della Repubblica.
Si tratta di un potere presidenziale, che peraltro e' determinato
dalle decisioni politiche, sicche' appare assai sfumata l' autonomia
dell' iniziativa del Capo dello Stato. Sono altri i poteri che hanno
ormai assunto un ruolo piu' penetrante, come quello di esternazione o
quelli di formare il Governo e rinviare le leggi. E' tale il peso di
tutto il complesso di poteri del Presidente, che la sua posizione non
risulta certo dimezzata nel semestre bianco. L' A. conclude che, alla
luce dell' esperienza, il divieto di scioglimento potrebbe essere
quanto meno attenuato, come proposto dalla Commissione Bozzi, nel
senso di consentire lo scioglimento delle Camere anche negli ultimi 6
mesi, ma solo su parere vincolante dei loro Presidenti.
| |