Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


36554
IDG851300249
85.13.00249 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Roversi Monaco Fabio
Quegli appalti solo per intimi
Resto del carlino, an. 100 (1985), fasc. 4 (5 gennaio), pag. 3
D1213
Pubblicita' e trasparenza sono valori fondamentali per l' azione dello Stato in materia di opere pubbliche. A questi valori si e' ispirato il legislatore italiano con la l. 8 agosto 1977, n.584. Si e' derogato, invece, con la successiva normativa di cui alla l. 10 dicembre 1981, n. 741 e, in particolare, con la l. 8 ottobre 1984, n. 687. L' art. 7, infatti, prevede che per gli appalti di importo inferiore a 500 milioni la pubblicita' sia data non piu' attraverso i giornali, ma attraverso "appositi albi dell' Ente appaltante e nell' albo pretorio del Comune dove ha sede l' Ente". L' A. sostiene che questa norma incide negativamente non solo sull' aspetto della pubblicita', ma anche su quello della trasparenza di cui la pubblicita' e' il presupposto.
art. 7 l. 8 ottobre 1984, n. 687
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



Ritorna al menu della banca dati