Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


36602
IDG851300297
85.13.00297 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fantigrossi Umberto
Istituti e concetti giuridici vanno adeguati alle nuove tecnologie. Atti amministrativi validi anche se scritti col compute
Sole, an. 121 (1985), fasc. 13 (16 gennaio), pag. 19
D1727
Quantitativamente l' informatizzazione della p.a. e' ormai una realta', afferma l' A.. Tuttavia, l' incidenza sul piano qualitativo dell' azione amministrativa e' piuttosto ridotta. Cio' e' da attribuire al fatto che sussiste la convinzione che il documento pubblico debba essere sempre esternato in una forma scritta e che per forma scritta debba intendersi unicamente la rappresentazione grafica su di un supporto cartaceo. Secondo l' A., che richiama l' art. 12 della l. 4 gennaio 1968, n. 15, l' impiego di elaboratori elettronici nella formazione di un atto amministrativo non rileva giuridicamente che come una diversa tecnica di scrittura. Ritiene, quindi, che e' rimessa all' autorita' amministrativa la scelta dell' uso della forma elettronica.
art. 12 l. 4 gennaio 1968, n. 15
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



Ritorna al menu della banca dati