| L' eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, come
prescrive l' art. 3 Cost., e' garantita soltanto formalmente. L'
accesso alla giustizia per i non abbienti, infatti, non e' garantito
sul piano sostanziale. Svolta una critica all' istituto del gratuito
patrocinio e ripercorsi i tentativi di riforma di esso, l' A.
sostiene l' opportunita' di attuare, come del resto e' avvenuto in
Inghilterra dal 1949, un sistema di "semigratuito patrocinio" con
forme di concorso parziale delle spese da parte dello Stato,
limitatamente ad alcune materie. Viene illustrato un progetto-pilota,
in fase di realizzazione a Milano, che prevede l' istituzione di un
"Fondo giustizia" al quale potranno accedere i c.d. "meno abbienti",
coloro che hanno un reddito annuo non superiore a 8 milioni di lire,
ed esclusivamente per alcuni procedimenti civili in materia di
diritti di famiglia.
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