| L' A. (ministro della Giustizia) esamina la proposta di legge
elaborata da Sterpa in materia di segreto professionale dei
giornalisti, auspicando che il legislatore riesca a definire una
composizione fra i due interessi ugualmente rilevanti: la
realizzazione della giustizia e la liberta' di stampa. E' questa,
infatti, la via che ha indicato la Corte Costituzionale, pur
riconoscendo la non illeggittimita' della disciplina vigente. L' A.
ritiene che debba prevalere la tutela del segreto quando il
giornalista abbia acquisito notizie sulla commissione di reati o sui
loro autori; d' altra parte, non sembra si possa procedere nel senso
di apprestare una compiacente rete di protezione. L' immaginazione
legislativa dovra' farsi piu' acuta, e insieme prudente, nei casi in
cui si tratta di notizie provenienti da fonti illecite, quando,
cioe', vi sia alla base una violazione del segreto istruttorio.
Conclude ammettendo che ci sono serie difficolta', il che, peraltro,
non deve impedire che si cerchi di uscire da una condizione di
incertezza intollerabile.
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