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Documento


36876
IDG851300571
85.13.00571 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manacorda Alberto
Malato di mente: imputabile o no? L' eccesso di protezione fa solo regredire il disturbato psichico
Paese sera, an. 36 (1985), fasc. 48 (19 febbraio), pag. 5
D505; D5020
L' A. si inserisce nel dibattito apertosi con la presentazione di un disegno di legge da parte dei senatori comunisti e della Sinistra indipendente, che prevede che anche la persona con disturbi psichici sia penalmente imputabile. Esaminata la normativa penale in vigore per quanto riguarda la "non imputabilita'" e l' applicazione delle misure di sicurezza, l' A. approfondisce il problema per accertare se la persona con disturbi psichici debba essere considerata un "oggetto", e come tale irresponsabile, o invece un "soggetto" che conserva comunque quote di responsabilita' che bisogna sforzarsi di incrementare a suo vantaggio. L' A. respinge le tesi protettive e c.d. umanitarie nei confronti del disturbato psichico "non imputabile". Ritiene, infatti, poco umanitario che una persona possa essere mandata in manicomio giudiziario per reati lievi o livissimi solo perche' ha disturbi psichici, mentre se fosse giudicata come un qualsiasi cittadino avrebbe potuto, in molti casi, essere rimandata libera a casa propria. Alle eccezioni c.d. umanitarie, secondo cui si manderebbero i matti in carcere invece di curarli, l' A. replica che non e' detto che in carcere i malati non possano essere curati. Inoltre occorre riflettere che il manicomio giudiziario e', per piu' di un motivo, assai peggiore di un carcere. L' A. rileva anche aspetti di ambiguita' del disegno di legge per quanto riguarda l' ipotesi in cui "azione penale e cura" sono per piu' versi intrecciate e intercambiabili. L' A. pensa anche a sanzioni diverse da quelle detentive.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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