| L' A. si inserisce nel dibattito apertosi con la presentazione di un
disegno di legge da parte dei senatori comunisti e della Sinistra
indipendente, che prevede che anche la persona con disturbi psichici
sia penalmente imputabile. Esaminata la normativa penale in vigore
per quanto riguarda la "non imputabilita'" e l' applicazione delle
misure di sicurezza, l' A. approfondisce il problema per accertare se
la persona con disturbi psichici debba essere considerata un
"oggetto", e come tale irresponsabile, o invece un "soggetto" che
conserva comunque quote di responsabilita' che bisogna sforzarsi di
incrementare a suo vantaggio. L' A. respinge le tesi protettive e
c.d. umanitarie nei confronti del disturbato psichico "non
imputabile". Ritiene, infatti, poco umanitario che una persona possa
essere mandata in manicomio giudiziario per reati lievi o livissimi
solo perche' ha disturbi psichici, mentre se fosse giudicata come un
qualsiasi cittadino avrebbe potuto, in molti casi, essere rimandata
libera a casa propria. Alle eccezioni c.d. umanitarie, secondo cui si
manderebbero i matti in carcere invece di curarli, l' A. replica che
non e' detto che in carcere i malati non possano essere curati.
Inoltre occorre riflettere che il manicomio giudiziario e', per piu'
di un motivo, assai peggiore di un carcere. L' A. rileva anche
aspetti di ambiguita' del disegno di legge per quanto riguarda l'
ipotesi in cui "azione penale e cura" sono per piu' versi intrecciate
e intercambiabili. L' A. pensa anche a sanzioni diverse da quelle
detentive.
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