Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


36934
IDG851300629
85.13.00629 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Dominicis Giuseppe
Importante sentenza della Cassazione. Senza disdetta lo sfratto non va avanti
Sole, an. 121 (1985), fasc. 44 (24 febbraio), pag. 1
D30640
Viene illustrato il contenuto della sentenza 15 febbraio 1985, n. 1289 con la quale la Corte di Cassazione stabilisce che la disciplina ordinaria dev' essere applicata anche ai contratti protogati. Per cui, scaduto il tempo stabilito per la proroga (art. 58 l. 27 luglio 1978, n. 392), il rapporto prosegue per l' ulteriore periodo minimo di 4 anni, nell' ipotesi in cui non sia stata comunicata disdetta nel termine anteriore alla scadenza, cioe' 6 mesi prima. La Corte di Cassazione non ha condiviso la tesi, sostenuta da non pochi giudici di merito, secondo cui la necessita' di questo adempimento formale della disdetta, in presenza di una scadenza contrattuale fissata per legge, era stata considerata superflua.
art. 58 l. 27 luglio 1978, n. 392 Cass. 15 febbraio 1985, n. 1289
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



Ritorna al menu della banca dati