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Documento


37074
IDG851300769
85.13.00769 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Felisetti Dino
Ma resta sempre responsabile di cio' che scrive. Il segreto sulle fonti tutela la liberta' del giornalista
Avanti, an. 89 (1985), fasc. 47 (1 marzo), pag. 3
D04017; D9694; D9610
Nonostante l' art. 21 Cost. e l' art. 2 della l. 3 febbraio 1963, n. 69, il giornalista che abbia scritto notizie aventi relazione col reato e rifiuti di rivelarne la fonte al giudice "finisce in galera". Cio' perche' il "segreto" del giornalista non ha la forza dell' opponibilita' che l' art. 351 c.p.p. riconosce ad altri tipi di segreto professionale. Sussiste un conflitto fra norme, destinato ad aggravarsi con la riforma del codice di procedura penale, nella veste prevista dalla legge delega in materia. L' A. sostiene che una legge che neghi al giornalista il diritto-dovere del segreto professionale sulla fonte e' ingiusta ed impraticabile.
art. 21 Cost. art. 21. 3 febbraio 1963, n. 69 art. 351 c.p.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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