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Documento


37169
IDG851300864
85.13.00864 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pieraccioni Dino
Universita'. Quelle giurie per i prof cambieranno veramente?
Nazione, an. 127 (1985), fasc. 53 (2 marzo), pag. 4
D18420; D18453
L' art. 3 della l. 7 febbraio 1979, n. 31 stabilisce che "non possono fare parte delle Commissioni di esame coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline". L' A. sostiene che per il prossimo concorso a 3695 cattedre universitarie di ruolo non basti togliere o aggiungere una o due materie per mutare l' intero gruppo e consentire, cosi', la rieleggibilita' di professori del concorso precedente. Ritiene altresi' che i professori universitari che si trovano in aspettativa per mandato di Governo o parlamentare ex art. 13 d.p.r. 17 luglio 1982, n. 382 non possano eleggere o essere eletti membri di commissioni di concorso.
art. 3 l. 7 febbraio 1979, n. 31
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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