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| IDG851300932 | |
| 85.13.00932 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| A.C.
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| Corrotti, corruttori e manette
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| Resto del carlino, an. 100 (1985), fasc. 72 (25 marzo), pag. 2
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| D511; D50126; F4252
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| (Sommario: E' stato appena riproposto il problema della revisione dei
reati contro la Pubblica Amministrazione e siamo gia' alla polemica)
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| Il disegno di legge predisposto dal ministro Mino Martinazzoli in
materia di "Ristrutturazione della materia dei reati contro la
Pubblica Amministrazione" non ha avuto l' approvazione del Consiglio
dei ministri per l' opposizione all' art. 8, che prevedeva l'
introduzione di norme di favore per chi, entro sei mesi, avesse
denunciato se stesso ed il pubblico amministratore col quale avesse
commesso illeciti. In pratica, tale articolo introduceva la figura
del "corruttore pentito". L' A. ripercorre la vicenda di questa
mancata approvazione e riferisce alcune prese di posizione contrarie
alla creazione del "corruttore pentito". Giovanni Spadolini ha
sostenuto che la normativa eccezzionale non e' estensibile a questa
materia: la corruzione deve essere combattuta nel costume. Secondo il
sen. Vassalli, questa normativa, prevista solo in Turchia, potrebbe
avere effetti opposti a quelli che si vorrebbero perseguire, cioe'
una spirale di condizionamenti da parte del corruttore verso l'
amministratore corrotto, sotto la minaccia di rivelazioni alla
Magistratura. Secondo il sen. Bonifacio, occorre sbarrare la strada
al "pentitismo" in ogni campo.
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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