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37237
IDG851300932
85.13.00932 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
A.C.
Corrotti, corruttori e manette
Resto del carlino, an. 100 (1985), fasc. 72 (25 marzo), pag. 2
D511; D50126; F4252
(Sommario: E' stato appena riproposto il problema della revisione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e siamo gia' alla polemica)
Il disegno di legge predisposto dal ministro Mino Martinazzoli in materia di "Ristrutturazione della materia dei reati contro la Pubblica Amministrazione" non ha avuto l' approvazione del Consiglio dei ministri per l' opposizione all' art. 8, che prevedeva l' introduzione di norme di favore per chi, entro sei mesi, avesse denunciato se stesso ed il pubblico amministratore col quale avesse commesso illeciti. In pratica, tale articolo introduceva la figura del "corruttore pentito". L' A. ripercorre la vicenda di questa mancata approvazione e riferisce alcune prese di posizione contrarie alla creazione del "corruttore pentito". Giovanni Spadolini ha sostenuto che la normativa eccezzionale non e' estensibile a questa materia: la corruzione deve essere combattuta nel costume. Secondo il sen. Vassalli, questa normativa, prevista solo in Turchia, potrebbe avere effetti opposti a quelli che si vorrebbero perseguire, cioe' una spirale di condizionamenti da parte del corruttore verso l' amministratore corrotto, sotto la minaccia di rivelazioni alla Magistratura. Secondo il sen. Bonifacio, occorre sbarrare la strada al "pentitismo" in ogni campo.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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