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37267
IDG851300962
85.13.00962 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Paola Gabriele
Una sentenza della Cassazione elude due pronunce della Consulta. Contratti soggetti a proroga: obbligatoria la disdetta
Sole, an. 121 (1985), fasc. 55 (13 marzo), pag. 7
D30640
La sentenza 15 febbraio 1985, n. 1289 della Corte di Cassazione, sezioni unite, stabilisce che gli artt. 1 e 3 della nuova disciplina ordinaria della l. 27 luglio 1978, n. 392, relativi alla prosecuzione automatica del rapporto di locazione per altri 4 anni, in caso di mancata anticipata disdetta da parte del locatore almeno 6 mesi prima della scadenza, si applicano anche ai contratti transitori ad uso abitazione soggetti a proroga previsti dall' art. 58 della l. 392/1978. Questa sentenza si pone in contrasto con la giurisprudenza in materia della Corte Costituzionale, che l' A. illustra contestualmente alla sentenza in nota, con la quale non si dichiara concorde.
art. 58 l. 27 luglio 1978, n. 392 Cass. 15 febbraio 1985, n. 1289
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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