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37279
IDG851300974
85.13.00974 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bertacco Mario
Le modalita' per accertare in tempo utile se l' immobile e' gravato da abusi. Condono caro per chi vende
Sole, an. 121 (1985), fasc. 63 (27 marzo), pag. 9
D18239; D18222
(Sommario: Tra i proprietari si diffondono i timori per l' eventuale difficolta' nella cessione del bene)
Il secondo comma dell' art. 40 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 prevede la nullita' degli atti tra vivi di compravendita o costitutivi di diritti reali su immobili o parti di essi, ove manchi la dichiarazione dell' alienante con gli estremi della concessione o licenza edilizia, ovvero della concessione in sanatoria di cui all' art. 31 della legge stessa, o, ancora, se all' atto stesso non venga allegata copia conforme della relativa domanda di oblazione con la prova di versamento delle prime due rate. Questa norma suscita preoccupazioni ai proprietari attuali di appartamenti, che hanno acquistato da terzi, ignorando l' esistenza di eventuali ristrutturazioni abusive. Nel caso sussistessero i temuti abusi, il proprietario attuale resterebbe impossibilitato a vendere. A questo punto l' A. illustra la procedura e le vie da seguire conformemente alla legge, onde uscire da questa condizione di incertezza.
art. 40 comma 2 l. 28 febbraio 1985, n. 47
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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