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Stampa giuridica

Documento


37317
IDG851301012
85.13.01012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Leone Ugo
Il "segreto" dei giornalisti. La liberta' d' informazione
Tempo, an. 42 (1985), fasc. 70 (20 marzo), pag. 17
D9694; D61462
L' A. si occupa della decisione della Corte Costituzionale, che ha ritenuto legittimo l' art. 351 c.p.p., che tutela il segreto di molti professionisti, ma non quello dei giornalisti. Questi, d' altra parte, in base alla legge sulla stampa (n. 69 del 1963), hanno diritto alla liberta' d' informazione ma sono tenuti a rispettare il segreto sulla fonte delle notizie avute in via fiduciaria. In sintesi, il giornalista e' soggetto a norme contraddittorie: per la propria legge professionale deve rispettare il segreto sulle fonti delle notizie da lui divulgate, ma davanti al giudice non puo' esimersi dal rivelare la fonte, pena il reato di falsa testimonianza (reticenza). L' A. ritiene che a questa situazione si potrebbe ovviare adottando per i giornalisti una norma simile a quella contenuta nell' art. 349 c.p.p., che si riferisce alle notizie confidenziali raccolte dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. I giornalisti, cioe', potrebbero essere esonerati dal rivelare la fonte della notizia ricevuta riservatamente; la notizia non dovrebbe essere pero' ammessa negli atti processuali.
art. 351 c.p.p. l. 3 febbraio 1963, n. 69 art. 349 c.p.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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