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Stampa giuridica

Documento


37373
IDG851301068
85.13.01068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mannacio Giorgio
Caro dirigente, retrocedi in serie B.
Espansione, an. 16 (1985), fasc. 178, pag. 192-193
D710; D7449
(Sommario: Secondo la legge non si puo' tornare indietro, ma per i manager non e' sempre cosi')
L' A., partendo dal contenuto dell' art. 13 dello statuto dei lavoratori, per cui il datore di lavoro non e' libero di attribuire al dipendente la categoria che crede piu' opportuna, ma quella corrispondente alle mansioni di fatto svolte e che il datore puo' spostare il dipendente solo nell' ambito di mansioni equivalenti e non puo' ridurgli la retribuzione, esamina le diverse ipotesi che possono crearsi a seconda che si tratti di posti di lavoro assistiti da un regime di stabilita', ovvero non garantiti (ad esempio i dirigenti). La differenza sostanziale fra le due posizioni, scrive l' A., si trova nel fatto che nel primo caso il licenziamento o lo spostamento a svolgere mansioni diverse (anche inferiori) puo' avvenire solo se e' prevista la soppressione del posto di lavoro originario; nel secondo caso l' alternativa fra il licenziamento e la nuova collocazione puo' avvenire anche se il posto superiore esiste ancora oppure e' possibile un recupero del dirigente in posizione equivalente.
l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 2120 c.c. art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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