| L' A. (segretario generale dell' Associazione italiana leasing,
Assilea) sottolinea come la locazione finanziaria abbia segnato dei
punti a suo favore sotto il profilo normativo con una evoluzione
giurisprudenziale in merito alla qualificazione giuridica e anche per
taluni profili di disciplina. Con propria sentenza del 1983 la
Suprema Corte ha riconosciuto la natura finanziaria, in senso
economico e giuridico, dell' istituto distinguendolo nettamente dalla
vendita con riserva di proprieta', anche se parte della
giurisprudenza, in caso di risoluzione anticipata del contratto, si
rifa' all' art. 1526 c.c.. La nascita dell' Associazione italiana
leasing e' un ulteriore passo avanti nella ricerca, ormai
assolutamente necessaria per l' A., di una disciplina normativa che
unifichi i comportamenti delle varie societa' di leasing tanto nel
campo privato quanto in quello pubblico, dove si individuino
chiaramente i vari profili di responsabilita' civile, penale e
amministrativa, in quanto un codice di comportamento, data l' entita'
del fenomeno finanziario al di fuori dei tradizionali canali, non e'
sufficiente. A tale proposito l' A. si richiama alla proposta di
legge presentata nel 1980 dal professor Schlesinger, che tendeva a
regolamentare tecniche di finanziamento che si integrino
correttamente nel sistema dell' ordinamento giuridico e del credito,
prevedendo anche un controllo della Banca d' Italia sulle societa'
che abitualmente operano nel campo della locazione finanziaria.
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