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37396
IDG851301091
85.13.01091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pera Giuseppe
La sentenza. Stagionali e rivalutazione
Mondo economico, an. 38 (1985), fasc. 12 (28 marzo), pag. 6
D74412; D74493; D734
L' A. nel suo brevissimo articolo segnala 2 rilevanti e recenti sentenze della Cassazione in materia di lavoro. La prima sancisce la non sindacabilita' da parte del giudice nel merito del provvedimento col quale l' Ufficio del lavoro autorizza l' impresa ad assumere lavoratori con contratto a termine nella ricorrenza di una punta stagionale, dovendosi il magistrato limitare al controllo di legittimita' formale. La seconda sentenza, del febbraio 1985, afferma il principio per cui il datore di lavoro deve procedere alla ritenuta fiscale sulle somme erogate al lavoratore per la rivalutazione dei crediti da lavoro. L' A. prevede che quest' ultima pronuncia della Cassazione sia certamente soggetta a controversie in quanto puo' essere sostenuto che la rivalutazione monetaria ricostituisce soltanto il valore reale della prestazione, risolvendosi in un risarcimento di danno.
Cass. sez. lav. 24 gennaio 1984, n. 336 Cass. sez. lav. 2 febbraio 1985, n. 717
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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