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Documento


37432
IDG851301127
85.13.01127 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Borgna Gianni
Cinema, troppe insidie sulle vie della legge
Rinascita, an. 42 (1985), fasc. 12 (6 aprile), pag. 2
D18320; D18326
L' art. 5 della l. 4 novembre 1965, n. 1213 stabilisce che sono esclusi dalla "programmazione obbligatoria" i film privi di contenuti artistici e spettacolari e quelli che usano il sesso "a fini commerciali". La nuova legge finanziaria dello spettacolo approvata dal Senato ha accolto un emendamento della DC, secondo il quale i film di cui all' art. 5 suddetto sono esclusi dalle sovvenzioni statali. L' A. ripercorre criticamente l' iter parlamentare di questa legge, chiamata "legge madre", a cui dovrebbero seguire le "leggi figlie" sulla riforma del teatro, della musica, della cinematografia. Ritiene che inizialmente questa legge poteva considerarsi una buona legge, di cui evidenzia gli aspetti positivi, in particolare per l' introduzione del "tax-shelter", ossia della detassazione sugli utili reinvestiti nella produzione. L' introduzione dell' emendamento che, secondo l' A., non tende a negare i finanziamenti solo a c.d. "film a luce rossa" ma, come nel passato, a quelli di elevato impegno culturale e civile, nonche' il taglio dei finanziamenti suscitano il sospetto che questa legge sia destinata all' insabbiamento. L' A. auspica in ogni caso, la soppressione dell' emendamento da parte della Camera per non sommare alla censura ordinaria anche la "censura economica".
art. 5 l. 4 novembre 1965, n. 1213
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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