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Documento


37553
IDG851301248
85.13.01248 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Branca Giuseppe
Obiezione e Costituzione
Messaggero, an. 107 (1985), fasc. 95 (18 aprile), pag. 1
D51800; D0230; D9416
L' A. interviene nel dibattito sull' ordinanza di un giudice tutelare di Napoli, che ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge sull' aborto, laddove non prevede che ai magistrati sia riconosciuta la stessa possibilita' all' obiezione di coscienza fissata per il personale medico. L' A. avverte che se il giudice dovesse dare ascolto alla propria coscienza o alle proprie convinzioni sarebbero numerosissimi i casi in cui potrebbe rifiutarsi di applicare la legge, e afferma che se un giudice ritiene insanabile il conflitto fra la propria coscienza e la legge puo' sempre dimettersi. Afferma inoltre che la liberta' di coscienza e di religione e' cosa diversa dall' applicazione della legge, che resta il compito fondamentale di ogni magistrato. Conclude ricordando che anche le funzioni del giudice tutelare hanno carattere giurisdizionale.
l. 22 maggio 1978, n. 194
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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