| L' A., intervenendo nel dibattito sul pentitismo, rileva come a
favore del diritto penale premiale stiano indiscutibili dati di fatto
su cui fanno leva due categorie di giudici: quelli dei processi di
terrorismo e quelli dei processi di mafia. Nota come in realta', i
due esempi del terrorismo e della mafia non siano, sia pure per
ragioni diverse, decisivi per sposare la logica di un diritto penale
basato sul pentitismo. Tra le controindicazioni al ricorso stabile e
indiscriminato al diritto premiale, indica il venir meno del
tradizionale rapporto tra reato e pena, e i diversi effetti che il
pentitismo vuol produrre a seconda delle forme di criminalita' a cui
si riferisce. Concludendo, l' A. osserva che l' attenta valutazione
degli specifici caratteri delle singole forme di criminalita' e la
valutazione dei rapporti tra costi e benefici sono le regole che
debbono orientare il dibattito e le eventuali iniziative di legge in
materia.
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