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| IDG851302795 | |
| 85.13.02795 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Filadoro Camillo
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| Il lavoro nero del cassintegrato
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| Sole, an. 121 (1985), fasc. 201 (10 settembre), pag. 15
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| D7044
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| (Sommario: Manca una disciplina legale che regoli chiaramente il
divieto di svolgimento di una seconda attivita' "abusiva")
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| Spesso, il ricorso prolungato al trattamento di integrazione
salariale nasconde e, anzi, favorisce un' altra attivita' lavorativa
del lavoratore cassintegrato. Da questo fenomeno deriva una serie di
distorsioni per cui e' necessario combatterlo. E' inadeguato l' art.
3 del d.lg.lt. 9 novembre 1945, n. 788, sia per quanto riguarda l'
accertamento di un' attivita' lavorativa del lavoratore
cassintegrato, sia per quanto riguarda l' applicazione stessa di
questa norma. Infatti la Corte di Cassazione ha messo in dubbio l'
applicazione di questa norma anche alla cassa integrazione a zero
ore. Il problema e' stato affrontato dal d.d.l. n. 1185 del 23
febbraio 1977 presentato dal ministro del Lavoro, che prevedeva la
perdita del trattamento di integrazione salariale e la restituzione
delle somme indebitamente percepite dall' inizio del nuovo rapporto
di lavoro, sia pure di fatto. Ma questo provvedimento e' stato
respinto in sede di Commissione. Ulteriori problemi si pongono, poi,
nel caso di lavoro part-time e di attivita' lavorativa autonoma
svolto dal lavoratore in cassa integrazione.
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| art. 3 d.lg.lt. 9 novembre 1945, n. 788
Cass. 22 ottobre 1983, n. 6215
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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