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Documento


39099
IDG851302795
85.13.02795 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Filadoro Camillo
Il lavoro nero del cassintegrato
Sole, an. 121 (1985), fasc. 201 (10 settembre), pag. 15
D7044
(Sommario: Manca una disciplina legale che regoli chiaramente il divieto di svolgimento di una seconda attivita' "abusiva")
Spesso, il ricorso prolungato al trattamento di integrazione salariale nasconde e, anzi, favorisce un' altra attivita' lavorativa del lavoratore cassintegrato. Da questo fenomeno deriva una serie di distorsioni per cui e' necessario combatterlo. E' inadeguato l' art. 3 del d.lg.lt. 9 novembre 1945, n. 788, sia per quanto riguarda l' accertamento di un' attivita' lavorativa del lavoratore cassintegrato, sia per quanto riguarda l' applicazione stessa di questa norma. Infatti la Corte di Cassazione ha messo in dubbio l' applicazione di questa norma anche alla cassa integrazione a zero ore. Il problema e' stato affrontato dal d.d.l. n. 1185 del 23 febbraio 1977 presentato dal ministro del Lavoro, che prevedeva la perdita del trattamento di integrazione salariale e la restituzione delle somme indebitamente percepite dall' inizio del nuovo rapporto di lavoro, sia pure di fatto. Ma questo provvedimento e' stato respinto in sede di Commissione. Ulteriori problemi si pongono, poi, nel caso di lavoro part-time e di attivita' lavorativa autonoma svolto dal lavoratore in cassa integrazione.
art. 3 d.lg.lt. 9 novembre 1945, n. 788 Cass. 22 ottobre 1983, n. 6215
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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