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Documento


39641
IDG851303338
85.13.03338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bernardi Alberto
Pentiti, una legge ma non di emergenza
Paese sera, an. 36 (1985), fasc. 306 (11 novembre), pag. 3
D50126; F4252; D51310; D5101
Due distinti provvedimenti legislativi di grande rilievo in tema di pentitismo e dissociazione sono all' esame di Governo e Parlamento: uno riguarda il trattamento dei c.d. mafiosi pentiti, l' altro i dissociati dal terrorismo. Illustrati i contenuti dei due provvedimenti, l' A. ritiene che sarebbe stato opportuno abbandonare l' uso della legge eccezionale e temporanea e dell' introduzione di attenuanti speciali e diverse a seconda del tipo di delitto preso in considerazione. Con il metodo adottato restano escluse forme gravissime di criminalita' organizzata, come quella del traffico della droga, si da' per scontata la impossibilita' del riformarsi di associazioni terroristiche, si perde l' occasione di dare una risposta chiara, unitaria e non discriminatoria in tema di prevenzione e lotta alla criminalita' organizzata nel suo complesso che non e', come del resto il pentitismo, fenomeno temporaneo ed occasionale ma sempre piu' radicato nella nostra societa'. L' A. indica come potrebbe opportunamente essere introdotta una attenuante generale per non operare strappi troppo bruschi nell' ordinamento penale. Si adeguerebbe, invece, la legislazione alla nuova realta' con la quale si dovranno ancora per anni fare i conti.
l. 6 febbraio 1980, n. 15 l. 13 settembre 1982, n. 646
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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